Espropriazione e lucro cessante
In caso di esproprio per pubblica utilità, il proprietario del bene espropriato ha diritto a un'indennità che corrisponda al valore venale del bene.
L'articolo 37 e l'articolo 40 del testo unico espropri (d.P.R. n. 327/2001) disciplinano l'indennità di espropriazione, che è il corrispettivo dovuto al proprietario del bene espropriato. L'indennità comprende il valore venale del bene, il danno emergente e il lucro cessante.
La giurisprudenza esclude la possibilità di indennizzare il lucro cessante in caso di espropri per pubblica utilità, in quanto tale forma risarcitoria non trova supporto all'interno del panorama normativo attuale.
